Art. 3.
(Registro nazionale delle discipline bionaturali).

      1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, il Registro nazionale delle discipline bionaturali, suddiviso nelle seguenti tre sezioni:

          a) discipline bionaturali riconosciute dal Comitato nazionale di cui all'articolo 6;

          b) associazioni e imprese pubbliche e private riconosciute ai fini del rilascio dell'attestato della qualifica di operatore di discipline bionaturali;

          c) operatori professionali di discipline bionaturali in possesso dei requisiti stabiliti, in conformità alle finalità della presente legge, dalle rispettive commissioni specifiche di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), e convalidate dal Comitato nazionale di cui all'articolo 6, comma 1.

      2. Ciascuna sezione del Registro nazionale è suddivisa in elenchi riferiti a ogni singola disciplina bionaturale.